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Mufara, il telescopio Flyeye si farà e sarà il primo di una rete globale progettata dal programma di sicurezza spaziale dell’Esa

Mufara, il telescopio Flyeye si farà e sarà il primo di una rete globale progettata dal programma di sicurezza spaziale dell’Esa

I giudici del Tar siciliano della prima sezione, presieduta da Salvatore Veneziano, hanno respinto la richiesta di sospensiva presentata dalle associazioni ambientaliste contro la realizzazione l’osservatorio astronomico da realizzare sul monte Mufara, a Isnello.

Si tratta dunque di un traguardo importante per l’intero comprensorio madonita e sicuramente per il mondo intero in quanto FlyEye sarà infatti il primo telescopio di una rete globale progettata dal Programma di sicurezza spaziale dell’Esa per monitorare gli oggetti vicini alla Terra e per l’osservazione dello spazio profondo. A favore della realizzazione dell’Osservatorio si erano espressi alcuni dei più significativi scienziati italiani in un manifesto pubblico che ricordava come l’opera, con un impatto ridotto e priva di inquinamento luminoso, potrà garantire la tutela del paesaggio e della natura, impedendo la realizzazione di opere ben più invasive per l’ambiente, rappresentando una strategia efficace per la salvaguardia del parco delle Madonie.

L’investimento complessivo previsto è di 12 milioni di euro per la sede siciliana, con ricadute economiche aggiuntive di circa 1,5 milioni di euro per l’indotto. “Una ottima notizia -scrive il sindaco di Isnello, l’avvocato Marcello Catanzaro – che ci consente di procedere spediti alla realizzazione di questo importante progetto. In questi giorni, in attesa della decisione odierna, sono state smentite anche tante falsità rispetto alla realizzazione del Telescopio su Mufara. In tanti hanno voluto esprimere vicinanza e condivisione del progetto. Andiamo avanti determinati. Un importante lavoro di squadra – conclude il primo cittadino – che ha dato i risultati sperati“. Di ottimo risultato parla anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso il quale con una nota fa sapere di esprimere soddisfazione: “per la decisione del TAR che sblocca un progetto strategico per la politica spaziale europea, riconoscendo la piena correttezza dell’operato del governo. Avanti sulla strada dello sviluppo, l’Italia è in campo, grande attore anche nello spazio”.

Il progetto aveva subito in passato notevoli ritardi a causa delle autorizzazioni locali, tanto che l’ESA aveva considerato, lo scorso anno, lo spostamento del sito verso un’alternativa nelle Canarie, pronta ad accoglierlo senza ostacoli. Tuttavia, grazie agli interventi del governo italiano attraverso una decretazione d’urgenza e una stretta collaborazione con le autorità locali, l’ESA ha deciso di confermare la sua scelta del sito sulle Madonie, sottolineando l’urgenza di una rapida realizzazione dell’osservatorio in linea con gli obiettivi ambiziosi del progetto.

Il verdetto dei giudici del TAR Sicilia

Premesso che, 
con il ricorso in esame, le odierne istanti hanno impugnato sia il nulla osta reso dall’Ente Parco delle Madonie in data 9 maggio 2024 in relazione alla conferenza di servizi decisoria indetta dallo “SUAP MADONIE ASSOCIATO” per l’approvazione del progetto “Realizzazione Osservatorio Astronomico, costruzione di strada di accesso all’osservatorio, realizzazione e posa in opera di una linea di media tensione per alimentazione elettrica, derivazione di linea in fibra ottica da manufatto esistente, derivazione di linea d’acqua da linea esistente Foglio 8 part.lle 18-19-21”; 
sia, la determinazione n. 024/2023 del 23 maggio 2023 del “SUAP MADONIE ASSOCIATO”, di conclusione positiva della suddetta conferenza dei servizi; 

Rilevato preliminarmente che, 
nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024, si è costituita l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) al solo fine di fare valere l’immunità di giurisdizione e di esecuzione in base all’art. 4 dell’allegato 1 della N. 00980/2024 REG.RIC. Convenzione istitutiva dell’ESA firmata a Parigi il 30 maggio 1975 e ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 9 giugno 1977, n. 358; 

Ritenuto che, 
ad una sommaria cognizione propria della fase cautelare – e a prescindere dagli ulteriori profili in rito eccepiti – la consistenza dell’eccezione di irricevibilità per tardiva impugnazione della determinazione del SUAP del 23 maggio 2023 preclude l’esame del fumus boni iuris, in quanto: 

– le ricorrenti hanno avuto conoscenza di tale provvedimento conclusivo, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso (v. art. 20 l.r. n. 7/2019), quantomeno dall’invio degli atti di diffida (gli ultimi, in atti, di novembre 2023 e di gennaio 2024); 

– il (pure censurato) nulla osta reso espressamente dall’Ente Parco – ben oltre la chiusura della conferenza e l’adozione della determinazione conclusiva SUAP, a conferma/sanatoria dell’assenso implicitamente acquisito dal SUAP – non appare idoneo a riaprire i termini per l’impugnazione (v. per l’inefficacia delle determinazioni tardive, l’art. 2, co. 8 bis, della l. n. 241/1990); 

con conseguente inammissibilità per carenza di interesse all’annullamento di tale inefficace atto, e non rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 del decreto legge 10 agosto 2023 n. 104 (conv. con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136); 

Ritenuto, pertanto, che: 
va respinta l’istanza cautelare, non residuando spazio per l’eventuale delibazione dei profili di danno nei quali parte ricorrente ha insistito ma che risultano per altro contestati e/o negati dalle parti resistenti

– avuto riguardo ai peculiari profili della controversia, le spese della presente fase cautelare possono, in atto, essere compensate. 

P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, respinge l’istanza cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe. N. 00980/2024 REG.RIC. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024

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